Compartecipanti familiari e piccoli coloni: le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi 2025

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 16 luglio 2025, n. 11).

Con la precedente circolare n. 110/2025, l’INPS aveva già indicato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, le retribuzioni medie giornaliere ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2025, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. Ora con la circolare in commento, l’Istituto segnala che gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono stati aggiornati secondo i nuovi parametri stabiliti e sono indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare medesima (a eccezione, per la prestazione relativa alla tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare INPS n. 2/2025). Le retribuzioni di riferimento si applicano esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo classificati come compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a essere applicati i salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.

Le prestazioni relative a eventi indennizzabili con periodi di paga relativi al 2025, temporaneamente liquidate sulla base dei salari convenzionali 2024, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per le prestazioni economiche di maternità e paternità, che dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, l’importo applicabile per il 2025 è fissato a 65,19 euro.

CCNL Bancari: diventa operativa la disciplina sul part-time

Definito il trattamento economico del personale a tempo parziale

Lo scorso 14 luglio Abi ha comunicato alle Sigle Sindacali Fabi, First-CIsl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin la disciplina in merito al trattamento economico del personale a tempo parziale.
Nello specifico viene previsto il trattamento economico del personale a tempo parziale è determinato tenendo conto della riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti.
Fino al 31 dicembre il calcolo della paga oraria per tutto il personale segue un criterio specifico standard per cui si prende 1/360 della retribuzione annua e il risultato viene diviso per 7,5.

Pubblicate in Gazzetta le disposizioni applicative del TCF opzionale

È disponibile sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, n. 164, il decreto 9 luglio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riconosce ai contribuenti – privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo – la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il decreto stabilisce le modalità applicative delle disposizioni relative all’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riguarda il regime opzionale di adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale regime è pensato per i contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del medesimo decreto legislativo, desiderano comunque adottare un tale sistema.

 

I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo (disciplinato dagli articoli 3-7 del D.Lgs. n. 128/2015) possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la modalità prevista dall’articolo 4 del decreto: in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, disponibile sul sito istituzionale.

 

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

  • documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
  • strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
  • documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
  • mappa dei processi aziendali;
  • mappa dei rischi fiscali, includendo quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  • certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’esercizio dell’opzione implica l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale sistema deve essere certificato da professionisti indipendenti, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
La certificazione deve essere coerente con le linee guida stabilite.

In caso di modifiche significative al sistema che richiedano un complessivo aggiornamento, deve essere prodotta una nuova certificazione.
È, inoltre, necessario che il sistema di controllo del rischio fiscale sia predisposto e certificato con data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione.

 

L’opzione produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per gli effetti delle istanze di interpello, si applicano le disposizioni previste per il regime di adempimento collaborativo.
Viene riconosciuto il beneficio sanzionatorio. Tuttavia, in caso di riscontro dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015, il contribuente perde i benefici sanzionatori previsti per il periodo d’imposta in cui sono venuti meno i requisiti.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e ha una durata di due periodi d’imposta. Al termine di tale periodo, il regime si considera tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, salvo revoca espressa. I soggetti che hanno esercitato l’opzione possono impedire il tacito rinnovo comunicando la revoca espressa all’Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine.

CCNL Lapidei Industria: con l’adeguamento IPCA in arrivo nuovi minimi

Previsti aumenti retributivi, welfare e nuovi contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro

Le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme a Confindustria Marmomacchine e Anepla, hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2025, un verbale di accordo stabilendo quanto disposto nel verbale di riunione del 10 giugno 2025, circa gli incrementi retributivi tenendo conto dell’indice IPCA-NEI previsionale del prossimo triennio e dell’andamento dell’inflazione del triennio scorso. L’accordo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028.

 

Gli aumenti sono stati disposti sulla base di quanto definito nell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 come TEM. Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi pari a 80,00 euro al livello C, riparametrati sugli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027.

Livello Parametro Aumento 1.7.2025 Aumento 1.7.2026 Aumento 1.7.2027 Totale aumento
A Super 200 117,65 117,65 117,65 352,95
A 184 108,24 108,24 108,24 324,72
B 150 88,24 88,24 88,24 264,72
C Super 144 84,71 84,71 84,71 254,13
C 136 80,00 80,00 80,00 240,00
D 128 75,29 75,29 75,29 225,87
E 118 69,41 69,41 69,41 208,23
F 100 58,28 58,28 58,28 176,46

Di seguito, i minimi contrattuali conglobati (minimi tabellari mensili, indennità di contingenza mensile ed EDR)

Livello Parametro Minimo all’1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo1.7.2027
A Super 200 2.751,16 2.868,81 2.986,46 3.104,11
A 184 2.571,13 2.679,37 2.787,61 2.895,85
B 150 2.188,85 2.277,09 2.365,33 2.453,57
C Super 144 2.121,47 2.206,18 2.290,89 2.375,60
C 136 2.031,34 2.111,34 2.191,34 2.271,34
D 128 1.944,11 2.019,40 2.094,69 2.169,98
E 118 1.831,43 1.900,84 1.970,25 2.039,66
F 100 1.636,48 1.695,30 1.754,12 1.812,94

È prevista, inoltre, l’erogazione di strumenti di Welfare, in via del tutto eccezionale e solo per la vigenza contrattuale, ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione di seguito indicate del valore complessivo di 1.000,00 euro in 4 tranches:
250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.

 

I suddetti importi sono riproporzionati per i lavoratori part-time sulla base dell’orario di lavoro. Sono esclusi, invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di erogazione. Il welfare può essere erogato anche sotto forma di fringe benefits. Per accesso al trattamento pensionistico, le suddette somme vengono erogate integralmente alla cessazione del rapporto per quei lavoratori che risolvono il rapporto lavorativo entro il 30 novembre 2026.

 

L’accordo prevede anche miglioramenti normativi per i permessi per eventi e cause particolari, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere. Per quanto concerne, invece, la quota di contribuzione a carico dell’azienda alla previdenza complementare è così stabilita:
3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2026;
3,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2027;
3,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2028

 

Il contributo all’assistenza sanitaria integrativa Altea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari a 18,00 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza. 

Ebinter Toscana: per i lavoratori rinnovata la campagna “il buono che ti meriti”

A disposizione dei lavoratori voucher fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 

Anche quest’anno l’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana ha rinnovato la campagna “Il Buono che meriti”. I destinatari sono le lavoratrici ed i lavoratori della regione, occupati nel commercio e nei servizi.

La somma a disposizione è di 550.000,00 euro; una somma rilevante e totalmente dedicata a sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l’erogazione di voucher ai dipendenti fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 nel circuito delle attività commerciali che fanno riferimento all’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana.

I lavoratori, entro un tempo massimo di 72 ore dalla richiesta, otterranno i voucher immediatamente spendibili nelle attività commerciali. In generale “Il Buono che meriti”, afferma il Presidente dell’Ente, è un contributo al reddito unico in Italia che sostiene sia i dipendenti delle imprese, sia la rete commerciale toscana.

L’adesione è gratuita ed il nome del negozio sarà inserito in una lista suddivisa per provincia e per categoria merceologica, in modo da rendere più semplice la selezione ai possessori di voucher. Il commerciante non dovrà fare altro che scansionare il voucher, presentato dalla lavoratrice e/o dal lavoratore in formato digitale o cartaceo, tramite l’App “Buoni Spesa”, disponibile per sistemi iOS e Android. 

Entro il mese successivo all’acquisto, l’Ente bonificherà all’impresa il valore dei buoni accettati. Ogni negozio disponibile ad accettare i voucher come forma di pagamento sarà riconoscibile grazie alla presenza del logo “Il Buono che meriti”.

Indicazioni operative per i controlli nei locali chiusi e seminterrati

Fornite ulteriori precisazioni su definizioni, Comunicazione in deroga e attività di vigilanza (INL; nota 8 luglio 2025, n. 5945).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo la recente circolare n. 811/2025, torna sul tema dei controlli dei locali chiusi o seminterrati, fornendo precisazioni e indicazioni operative.

In particolare, l’INL in materia di definizioni di locale interrato e seminterrato rileva che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Inoltre, l’Ispettorato rappresenta il fatto che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga.

Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi.

La totalità delle comunicazioni pervenute potrà essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della nota INL n. 811/2025 (verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, ecc.).

Infine, la nota in argomento elenca una serie di casi che potrebbero verificarsi qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.

Successioni: l’imposta si calcola in automatico con il nuovo servizio online dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate annuncia un nuovo servizio online per semplificare la dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate, comunicato 16 luglio 2025).

È stato introdotto dall’Agenzia delle entrate un nuovo servizio online che semplifica la presentazione della dichiarazione di successione e il calcolo dell’imposta, rendendo più agevole il processo per i contribuenti.

 

Le modifiche normative, in particolare quelle apportate al Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS) stabiliscono che a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, i contribuenti devono autoliquidare l’imposta basandosi sui dati indicati nella dichiarazione di successione.

Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.

 

Il nuovo applicativo disponibile sul sito dell’Agenzia calcola automaticamente l’importo dell’imposta da versare.
La funzionalità permette al sistema di determinare l’importo direttamente all’interno del quadro EF del modello.
Viene anche reso disponibile un prospetto riepilogativo che può essere salvato o stampato, il quale mostra l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede e/o legatario.

 

La dichiarazione di successione può essere presentata tramite i servizi telematici, per mezzo di un intermediario abilitato, o presso un ufficio dell’Agenzia.
Utilizzando il servizio online, il cittadino è guidato attraverso i diversi passaggi con informazioni organizzate in modo più intuitivo.
Tra i vantaggi vi è la possibilità di effettuare contestualmente le volture catastali.

Patente a punti: il riconoscimento di crediti aggiuntivi

Fornite indicazioni sulle modalità di attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi (INL, nota 15 luglio 2025, n. 288).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del D.M. n. 132/2024. Infatti, Il D.M. citato ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100, stabilendo i requisiti e il relativo punteggio nella tabella allegata al provvedimento in parola.

In particolare, nella nota in commento, sono decritti i criteri di riconoscimento relativi a:

anzianità iscrizione CCIAA;

–  possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA

– asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, certificato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del medesimo decreto legislativo e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;

– possesso della certificazione SOA di classifica I:

– possesso della certificazione SOA di classifica II;

– consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, con esito positivo.

Inoltre, nella nota in argomento sono illustrate anche le modalità di effettuazione delle rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e di gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi, la sottrazione dei crediti aggiuntivi e le modalità di attestazione e di delega d’ufficio per i soggetti non italiani privi di identità digitale e per i professionisti che operano nei cantieri  e che non siano già in possesso della patente.

Infine, l’INL segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti. 

CCNL Metalmeccanica Picc. Industria Confimi: per i lavoratori nuovi trattamenti economici da giugno

Definiti i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità

Il 14 luglio 2025 Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, in applicazione di quanto previsto ex art. 36, co. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e dopo aver analizzato lo scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale, hanno stabilito i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità, con decorrenza 1° giugno 2025. 

Minimi retributivi

Categorie Minimi al

31 maggio 2025

1° giugno 2025
Incrementi Minimi
9^ 2.994,08 38,92 3.033,00
8^ 2.693,12 35,01 2.728,13
7^ 2.476,07 32,19 2.508,26
6^ 2.307,43 30,00 2.337,43
5^ 2.151,35 27,97 2.179,32
4^ 2.008,57 26,11 2.034,68
3^ 1.924,52 25,02 1.949,54
2^ 1.735,47 22,56 1.758,03

Contratto “Socrate” per l’occupazione

 

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2025, sono quelli previsti nella tabella seguente.

 

Categorie 1° giugno 2025
Minimi
9^ 2.615,80
8^ 2.353,76
7^ 2.163,28
6^ 2.016,68
5^ 1.880,46
4^ 1.754,64
3^ 1.681,91
2^ 1.605,73

Indennità di trasferta

Misura dell’indennità  Importi 
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,45
Quota per il pernottamento 24,46

Indennità di reperibilità

Categoria b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ore

(giorno lavorato)

24 ore

(giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni 6 giorni

con festivo

6 giorni

con festivo e giorno libero

2^ – 3^ 5,88 8,79 9,51 38,19 38,91 41,82
4^ – 5^ 6,96 10,96 11,73 45,78 46,55 50,54
Superiore a 5^ 8,01 13,17 13,88 53,23 53,95 59,11

 

Fondo Est: ampliata la copertura sanitaria ai familiari

Dal 1° settembre prevista la copertura sanitaria gratuita per i figli minorenni a carico 

Dal 1° settembre 2025 il Fondo Est estende, in via sperimentale, la copertura sanitaria anche ai figli minorenni fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti, senza alcun versamento aggiuntivo.

 

Le prestazioni incluse in questa estensione riguardano:
– il rimborso di lenti e occhiali, con un massimale di 90,00 euro, richiedibile ogni 18 mesi (gestite direttamente da Fondo Est);
– le prestazioni di ortodonzia, con un massimale di 350,00 euro dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale dal 1° gennaio 2026 (gestite tramite Unisalute).
Inoltre, a partire dal 15 luglio 2025 il Fondo Est ha reso disponibile una procedura di censimento obbligatoria online alla quale i lavoratori dovranno iscriversi ai fini dell’estensione della copertura sanitaria ai figli minorenni fiscalmente a carico.

 

Le prestazioni saranno erogate solo se la copertura sanitaria del genitore iscritto è attiva nel mese in cui viene richiesta la prestazione per il figlio.